DIREZIONE GENERALE

Prot.: 379836/RU Roma, 28 ottobre 2020

CIRCOLARE N. 42/2020

PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

EUR 1, EUR.MED, A.TR.

Con la circolare n. 21/2020 del 16 luglio 2020 è stata disposta una proroga sino al 31 ottobre

2020 delle disposizioni contenute nella nota prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019, relativa alle

procedure per il rilascio dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR..

Nell’accogliere le richieste delle associazioni di categoria, detta proroga era finalizzata, da un

lato, all’implementazione di soluzioni tecnologiche per agevolare il rilascio dei certificati di

circolazione nel rispetto della normativa vigente e, dall’altro, ad assicurare agli esportatori

nazionali la possibilità di ottenere il rilascio dell’autorizzazione allo status di esportatore

autorizzato.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato,

fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, l’Agenzia reputa opportuno

contribuire a sostenere le imprese nazionali operanti nello strategico settore dell’export

prorogando, sino alla predetta data del 31 gennaio 2021, l’applicazione delle disposizioni di cui

alla citata nota prot. n.91956/RU del 26 luglio 2019.

Nel rispetto dell’impegno assunto e per assicurare una maggiore fluidità operativa – come

auspicato dalle Associazioni di categoria a seguito dell’open hearing tenutosi in data 22 giugno

2020 sul tema del rilancio del commercio estero – l’Agenzia ha sviluppato una procedura per la

digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR.

Tale procedura, fruibile tramite il portale AIDA, consente di acquisire i dati utili alla

compilazione dei suddetti certificati direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione

di riferimento e la stampa del certificato richiesto sui modelli tipografici previsti dalla normativa

vigente.

Dunque, la procedura in questione interviene sulla mera modalità di richiesta della

certificazione e sulla modalità di compilazione da parte dell’operatore economico, restando

invariati i modelli ed i formulari attualmente previsti in materia di certificazione dell’origine

delle merci e le modalità – ordinaria o “previdimata” – di rilascio del certificato da parte

dell’Ufficio delle Dogane.

La procedura sarà resa disponibile, in via sperimentale, a partire dal 10 novembre 2020 –

secondo le modalità operative che saranno pubblicate sul portale dell’Agenzia – e potrà essere

usata facoltativamente diventando obbligatoria solo a partire dal 19 gennaio 2021.

La suddetta procedura digitalizzata si delinea come lo strumento a regime in quanto è il solo

che può garantire adeguati livelli di controllo e di servizio in termini di efficienza ed

economicità dell’azione amministrativa in considerazione del prevalente interesse pubblico e

delle risorse a disposizione dell’Amministrazione e che al fine di consentire un passaggio

armonico al nuovo sistema l’amministrazione ha previsto un regime transitorio temporaneo in

cui è possibile utilizzare entrambe le procedure.

La digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati EUR1, EUR.MED e A.TR permette

inoltre, da un lato, il superamento delle criticità connesse al perdurare dell’emergenza

epidemiologica in corso – in conformità alla limitazione degli spostamenti non necessari – e,

dall’altro, elimina il rischio di possibili non corrispondenze tra i dati presenti nella dichiarazione

doganale e quelli contenuti nella certificazione dell’origine delle merci.

Non può, tuttavia, sottacersi che l’attuale orientamento del legislatore unionale è chiaramente

indirizzato verso un sistema di prove dell’origine fondato sull’autodichiarazione resa

dall’esportatore, sebbene, come si evince dalla Decisione (UE) 2019/2198 del 25 novembre 2019,

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla

convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica

della convenzione1, il Consiglio UE guardi con favore alla possibilità di presentare e rilasciare

elettronicamente le prove dell’origine, sulla base dell’accordo di due o più parti contraenti.

Ciò posto, resta auspicabile la massima adesione, da parte dei soggetti esportatori, al sistema

della prova dell’origine della merce con dichiarazione su fattura o su altro documento

commerciale, i cui indubbi vantaggi sono stati puntualmente rappresentati nella citata nota

prot. n. 91956/RU del 26 luglio 2019.

Il DIRETTORE GENERALE

Marcello Minenna