10 FEBBRAIO, 2020
Come è cambiata l’istanza AEO (Operatore Economico Autorizzato)
Dallo studio TCL un approfondimento anche sul tema dello scambio automatico dei dati finanziari tra Stati
A partire dal 5 marzo 2018, è attivo per gli Stati membri il sistema informatico comunitario AEO / EOS (Economic Operator System), aggiornato ed allineato ai processi definiti dal nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU) e dai suoi Regolamenti attuativi: questo è quanto reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Comunicazione “Nuova istanza per il rilascio dell’autorizzazione AEO” del 28 febbraio 2018: da questa data, perciò, gli Stati membri devono registrare o scambiare i relativi dati nel sistema AEO / EOS, in conformità con le disposizioni vigenti.
Il nuovo Codice Doganale dell’Unione prevede infatti che lo status di operatore economico autorizzato sia attestato non più con una certificazione, ma con due tipi di autorizzazione: AEO/ semplificazioni doganali (AEOC) e AEO/ sicurezza (AEOS). Le due autorizzazioni sono cumulabili e, quindi, possono essere detenute contemporaneamente. Si ricorda che possono ottenere tale status tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale e che, nel corso della loro attività, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, qualificandosi positivamente rispetto agli altri operatori in quanto ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento, ottenendo perciò i seguenti vantaggi:
- acquisizione di uno status di affidabilità e di sicurezza a livello comunitario
- riduzione dei controlli
- semplificazioni doganali
- facilitazioni nel settore della sicurezza
- migliori relazioni con le autorità doganali
- mutuo riconoscimento
Sul piano compilativo, la nuova versione dell’istanza AEO porta con sé una serie di novità, sia con riferimento alla classificazione dell’attività dell’operatore sulla base di specifici criteri dimensionali, sia per quanto concerne l’indicazione del ruolo del richiedente nella catena logistica internazionale e del soggetto responsabile delle questioni doganali.
L’applicazione delle novità contenute nella nuova istanza AEO permetterà l’erogazione di nuovi e più specifici vantaggi per ogni singola categoria di operatore, rappresentando una grande opportunità per tutti i soggetti che operano a livello internazionale.
Prime considerazioni sugli effetti per i contribuenti dello scambio automatico dei dati finanziari tra Stati
Pkf Studio TCL ricorda che la Svizzera è interessata, per la prima volta nel 2018, dallo scambio di informazioni, con riferimento ai dati 2017
L’Italia ha aderito fin dall’origine al “Common Reporting Standard” dell’OCSE, conosciuto come lo strumento per lo scambio delle informazioni bancarie. La normativa è stata elaborata insieme ai paesi del G20 e con la collaborazione della Unione Europea con l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni, a scopi fiscali e antiriciclaggio, sugli investimenti e disponibilità che i contribuenti effettuano all’estero. Ad oggi hanno aderito oltre 100 nazioni, le cui Autorità Fiscali di ciascuno stato inviano alle Amministrazioni Finanziarie degli altri Stati aderenti, le informazioni finanziarie relative ai soggetti residenti in questi Stati. Le informazioni finanziarie sono ricevute ora dalle Autorità fiscali degli Stati partners in formato elettronico, con periodicità annuale, e in modo automatico.
Per la seconda volta in questi giorni gli intermediari finanziari italiani trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti dei non residenti. Il primo invio è avvenuto entro il 21 agosto 2017 con i dati relativi all’anno solare 2016. Il 30 aprile sono in scadenza gli invii dei dati riferiti all’anno solare 2017.
A seguito della ricezione di questi dati dalle banche, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà, entro il 30 settembre 2018, i dati alle Amministrazione degli altri Paesi firmatari degli accordi. Entro la stessa data l’Agenzia delle Entrate riceverà dalle Amministrazioni degli altri Paesi, analoghe informazioni e dati riferibili ai conti e disponibilità estere dei soggetti residenti in Italia. In particolare:
- sono oggetto di comunicazione le informazioni finanziarie relative ad ogni conto finanziario o deposito intrattenuto presso una giurisdizione partner e intestato a persone fisiche o entità – quali, ad esempio, società, fondazioni, trust – di cui una o più persone fisiche risultino “titolari effettivi” ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio (c.d. look-through approach), nonché i beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario;
- in relazione ad ogni conto finanziario vengono forniti, tutti gli estremi identificativi della persona oggetto di comunicazione (ad esempio, nome, indirizzo, Stato di residenza, codice fiscale), nonché del conto finanziario (tra cui, numero di conto ed estremi identificativi dell’intermediario finanziario);
- inoltre, le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate riguardano non solo i redditi di capitale – quali cedole, interessi e dividendi – ma altresì i saldi di conto e i corrispettivi delle vendite e riscatti degli strumenti finanziari.
Dallo scambio di dati, che da quest’anno riguarda circa 100 Paesi, l’Agenzia delle Entrate può conoscere le principali informazioni relative, tra l’altro, a conti correnti, depositi e altri rapporti finanziari detenuti dai cittadini italiani negli altri Stati attualmente aderenti al CRS.
I dati relativi al 2017 saranno molto più numerosi e rilevanti rispetto a quelli dell’anno precedente, in quanto, per la prima volta quest’anno avverrà lo scambio dei dati finanziari anche con numerosi Paesi che hanno aderito al sistema con un anno di ritardo, tra i quali la Svizzera, Andorra, Austria, nonché altri Stati “più lontani da noi” come Russia, Cina, Singapore, Hong Kong, Australia, Brasile, Panama, Isole Marshall, Cile, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Sul sito dell’OCSE si trova l’elenco completo, con l’anno di partenza dello “scambio di informazioni”.
Si ha come conseguenza che le procedure di controllo dell’Agenzia delle Entrate in merito ai corretti adempimenti degli obblighi dichiarativi in Italia sono molto più rapide.
Abbiamo già l’esperienza per i dati 2016 per cui l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto i flussi informativi dalle autorità estere, in conformità al provvedimento n° 299737 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2017, ha inoltrato apposite comunicazioni ai contribuenti italiani interessati per favorire la regolarizzazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale ed in materia reddituale.
A prescindere dagli inevitabili errori che possono essere compiuti dagli intermediari finanziari esteri che hanno inviato i flussi all’Agenzia delle Entrate italiana, sono tanti casi in cui il contribuente pur detenendo all’estero attività finanziarie, direttamente o indirettamente, non è tenuto alla compilazione del quadro RW in Italia. La soluzione di far precedere una comunicazione poco più che informale all’avvio di una concreta indagine nei confronti del contribuente è quindi assolutamente apprezzabile.
Il contribuente raggiunto da una di queste comunicazioni, controllata la propria posizioni personale e ritenutosi in regola, ha tutto l’interesse a trasmettere alla Direzione Provinciale, come previsto dal Provvedimento citato, le eventuali precisazioni utili a chiarire l’anomalia segnalata. Nell’esperienza 2017 sono emerse diverse casistiche in cui i contribuenti sono stati raggiunti “impropriamente” dalle comunicazioni dell’Agenzia; ci riferiamo, ad esempio ai lavoratori frontalieri ed altri lavoratori in zone di confine, per i quali è consentito di non compilare il quadro RW, ai diplomatici ed ai contribuenti che hanno rimpatriato le proprie attività all’estero affidandole in amministrazione “senza intestazione” a fiduciarie italiane.
In questi casi, il residente in Italia risulta all’estero titolare di un conto e quindi si verificherà lo scambio d’informazioni. È pertanto opportuno che l’Agenzia delle Entrate, nel fare le liste dei destinatari delle comunicazioni effettui una preliminare scrematura, per evitare un aggravio di inutile lavoro per i contribuenti e gli stessi Uffici.
Si ritiene che l’acquisizione automatica da parte dell’Agenzia dei dati relativi ai conti esteri e relativi redditi, renda inutile (e non dovuta) la compilazione del quadro RW. Infatti dovrebbe trovare applicazione la previsione dell’art. 6, comma 4 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000), per cui “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”. Auspichiamo in merito un pronto chiarimento dell’Agenzia per evitare inutili e costosi adempimenti e l’applicazione di pesanti sanzioni che determinerebbero inevitabilmente l’instaurazione del contenzioso tributario.
Per prudenza, fino al momento in cui l’Amministrazione Finanziaria non si esprima al riguardo, rammentiamo che sono tenuti a monitorare le attività finanziarie estere oltre agli intestatari delle stesse, anche i delegati al prelievo che hanno la possibilità di movimentazione. In tali casi, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare l’intero importo ai fini del monitoraggio, mentre l’IVAFE è dovuta solo dagli intestatari.
Infine ricordiamo che non devono compilare l’RW coloro i quali hanno una mera delega ad operare sui conti in nome e per conto altrui, come ad esempio gli amministratori di società che hanno delega ad operare su conti esteri, sempre che i relativi fondi siano regolarmente contabilizzati.
Tratto dal sito: http://www.ship2shore.it/